Statuto Gemellaggio
- Art. 1 - Scopi
- Art. 2 - Attività
- Art. 3 - Risorse
- Art. 4 - Membri
- Art. 5 - Sede
- Art. 6 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 - Il Direttivo
- Art. 8 - Assemblea Generale Ordinaria
- Art. 9 - Componenti
- Art. 10 - Revoca di Membri
- Art. 11 - Compiti del Presidente
- Art. 12 - Relazioni fra il Comitato e il Consiglio Municipale
- Art. 13 - Regolamento Interno
- Art. 14 - Scioglimento
- Art. 15 - Liquidazione
- Art. 16 - Modifiche
Art. 1 - Scopi
Il Comitato per il Gemellaggio di Santa Teresa di Riva, si costituisce per volontà delle Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti ed operanti nel territorio del Comune con lo scopo di:
- Perseguire e diffondere ideali di pace e solidarietà tra diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio europeo.
- Promuovere incontri e scambi tra diverse esperienze culturali, sociali, economiche, ricreative e sportive con la comunità gemella.
- Favorire ed organizzare occasioni d’incontro, accoglienza di delegazioni della città gemella utili alla realizzazione dell’obiettivo, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive comunità gemellate, attori di questo processo.
Art. 2 - Attività
Il Comitato per il Gemellaggio rappresenta tutte le Associazioni, Enti, Istituzioni presenti e/o future che sono interessate allo sviluppo delle attività previste dall’articolo 1.
In particolare, facendosi interprete delle volontà delle stesse Associazioni, Enti ed Istituzioni, esso promuove la realizzazione di convegni, manifestazioni artistiche e culturali, scambi di esperienze interscolastiche, manifestazioni sportive, fiere, gite, escursioni e festeggiamenti con i paesi ad esso gemellati.
Art. 3 - Risorse
Il Comitato per il Gemellaggio è parte integrante dell’attività culturale comunale.
L’Amministrazione Comunale, giacché istituzione membro del Comitato, prevede ogni anno, nel proprio bilancio, un apposito stanziamento per il funzionamento del Comitato stesso, per il Consiglio Direttivo e per il finanziamento delle attività promosse dagli stessi.
Tale stanziamento, che può essere integrato da contributi esterni (doni fatti all’associazione, proventi di feste e manifestazioni che possono essere organizzate dall’associazione, rendite, beni e valori appartenenti all’associazione in generale, e tutti i proventi non contrari alla legge), è gestito dal Consiglio Direttivo del Comitato e amministrato dall' Amministrazione Comunale stessa.
Annualmente, il Consiglio Direttivo, previa approvazione del Comitato, propone all’Amministrazione Comunale, modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui sopra.
Art. 4 - Membri
Sono membri del Comitato per il Gemellaggio:
- Il Sindaco pro tempora del Comune di Santa Teresa di Riva o un suo delegato.
- Tutte le Associazioni, Enti, Istituzioni che ne fanno o faranno parte nelle persone che le medesime Associazioni indicheranno quali loro rappresentanti.
- Persone fisiche che desiderano partecipare alla vita del gemellaggio e che danno la loro adesione al presente statuto.
- Possono in oltre essere nominati membri onorari tutte le persone fisiche che si sono distinti per la loro azione in favore dell’avvicinamento fra i due popoli dell’Europa o che sono interessati dagli obiettivi dell’associazione, senza prenderne parte attivamente.
Art. 5 - Sede
La sede del Comitato per il Gemellaggio è fissata presso il Comune di Santa Teresa di Riva in spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale.
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno una volta per trimestre su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre in sessione straordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo delle Associazioni, Enti, Istituzioni membri del comitato medesimo, per deliberare tutti gli affari concernenti l’amministrazione.
Non è richiesta alcuna condizione di quorum.
Le decisioni sono prese per maggioranza di voti; in caso di parità, quella del presidente è preponderante.
Art. 7 - Il Direttivo
Nel corso della riunione che seguirà l’Assemblea Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione procederà alla composizione del Consiglio Direttivo così composto:
- Un Presidente
- Un Vice Presidente
- Un Tesoriere
- Un Vice Tesoriere
- Un Segretario
- Un Vice Segretario
Al Consiglio Direttivo compete l’attuazione del programma approvato dal Comitato del Gemellaggio, nonché di attivare ogni iniziativa tesa alla realizzazione dello spirito e della lettera degli articoli 1 – 2 – 3 del presente Statuto.
Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo convocato dal Sindaco, l’assemblea provvede all’elezione al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Presidente e del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre ad assegnare eventuali incarichi operativi ad altri membri tra cui anche quello di Segretario, vice Segretario, Tesoriere e vice Tesoriere.
Art. 8 - Assemblea Generale Ordinaria
Il Comitato per il Gemellaggio esercita il potere di:
- Nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza.
- Approvazione delle attività e dei rendiconti di gestione presentati dal Consiglio Direttivo.
- Approvazione del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo eventualmente integrate da sue proposte o derivanti da indicazioni di uno o più membri. In particolare, il Comitato determina i criteri di individuazione del paese con cui stringere il gemellaggio.
- Approvazione della proposta di bilancio di previsione.
- Controllo e verifica delle attività del Consiglio Direttivo.
- Assunzione di provvedimenti di censura, sospensione, espulsione nei confronti di persone o membri (intesi come Associazioni, Enti, Istituzioni), il cui comportamento fosse ritenuto in contrasto con il presente Statuto.
Art. 9 - Componenti
Il Consiglio Direttivo è costituito da 11(undici) membri così suddivisi:
- Dal Sindaco pro tempore o da suo delegato.
- Due membri eletti dal Consiglio Comunale (uno di maggioranza e uno di minoranza) anche estranei al Consiglio Comunale medesimo.
- Otto membri eletti dal Comitato in rappresentanza di altrettante Associazioni, Enti, Istituzioni facenti parte del Comitato stesso. Tutti i membri del Comitato sono eleggibili. L’elezione avviene con una apposita riunione presieduta dal Sindaco o da suo delegato.
Entro dieci giorni dal completamento delle nomine, il Sindaco provvede alla prima convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può deliberare se si certifica la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con avviso personale almeno cinque giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni. Il membro di diritto (Sindaco o suo delegato) e quelli nominati dal Consiglio Comunale hanno una durata in carica corrispondente a quella dell’Amministrazione Comunale.
Art. 10 - Revoca di Membri
E’ di competenza del Comitato la decisione di revoca e sostituzione di propri membri in seno al Consiglio Direttivo sempre previo parere del Consiglio stesso. La revoca di un membro del Consiglio Direttivo può avvenire per dimissione o su proposta a maggioranza dal Consiglio medesimo qualora si ravvisino ripetute assenze non giustificate (tre consecutive) dalle riunioni o altre gravi inadempienze.
Art. 11 - Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta ufficialmente il Comitato per il Gemellaggio ed il Consiglio Direttivo nei rapporti esterni, ma la sua azione dovrà attenersi agli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Allo stesso modo, il Presidente rappresenta il Comitato ed il Consiglio nei rapporti con le Associazioni, Enti, Istituzioni membri, nonché nei confronti del Consiglio Comunale.
E’ compito e dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente Statuto e, in particolare:
- Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato per il Gemellaggio e disporre affinché le deliberazioni dei medesimi siano attuate.
- Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Consiglio, del Comitato e suoi medesimi.
- Vigilare e controllare al fine di garantire che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Statuto, dal Comitato del Gemellaggio e dal Consiglio Direttivo, trovino attuazione. In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le competenze.
Art. 12 - Relazioni fra il Comitato e il Consiglio Municipale
Le attività del comitato di gemellaggio di Santa Teresa di Riva necessitano di un stretto legame fra le autorità locali (Consiglio comunale, sindaco, vicesindaco delegato al gemellaggio)
Queste relazioni saranno definite da una convenzione che intercorre fra la città e il comitato di gemellaggio.
Questa convenzione definisce:
- le responsabilità rispettive delle parti;
- le modalità di finanziamento delle attività e del resoconto dell’attività svolte;
- le modalità di utilizzazione dei fondi pubblici.
Art. 13 - Regolamento Interno
Un regolamento interno potrà essere adottato dell’Assemblea Generale per precisare opportunamente le modalità di applicazione dei presenti articoli.
Art. 14 - Scioglimento
Lo scioglimento del comitato di gemellaggio non potrà essere pronunciato che in sede di assembla generale convocata appositamente e a maggioranza dei due terzi di soci inscritti. Nel caso in cui questa maggioranza non sarà raggiunta, un seconda riunione avrà luogo 15 giorni più tardi e la sua decisione sarà valida qualunque sia la maggioranza.
Art. 15 - Liquidazione
In caso di scioglimento, una commissione di tre membri (il sindaco, il presidente e due membri designati dall’assemblea generale speciale) sarà incaricata della liquidazione dell’associazione.
L’attivo netto dell’associazione sarà devoluto ad un organismo o ad una associazione designata dall’assemblea generale speciale.
Lo scioglimento deve essere l’oggetto di una dichiarazione alla prefettura della provincia.
Art. 16 - Modifiche
Qualunque modifica al presente Statuto può avvenire su proposta del Comitato, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Comunale ma, in ogni caso, deve essere approvato dalla maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Comitato per il Gemellaggio.

